Apprendistato

APPRENDISTATO PER I GIOVANI FINO AI 29 ANNI

Scegliere l’apprendistato significa soprattutto scegliere di investire sul futuro della propria azienda. FILOS supporta in questo percorso di formazione e crescita professionale e personale dei giovani favorendo l’apprendimento e lo sviluppo di competenze. I nostri esperti sono a disposizione per affiancare l’azienda in ogni passo: dalla scelta della tipologia contrattuale al supporto nel disbrigo delle pratiche e nella compilazione dei progetti formativi, dalla formazione in aula alla consulenza per rendere efficace la formazione on the job.

Le principali tipologie di apprendistato sono le seguenti:

Studente corso meccanica

Apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età che possono essere assunti in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in relazione all’età dell’apprendista e alla qualificazione da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione. La durata del contratto, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a sei anni.;

Apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che aspirano a un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali. Può essere utilizzato per l’assunzione in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La regolamentazione e la durata dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con sindacati e organizzazioni imprenditoriali, università, istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca.

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